REGOLAMENTO INTERNO
Complexe Systémique, 2 rue Coysevox, Bureau 3, 69001 Lyon
Applicabile alle persone in formazione di tutte le formazioni. Aggiornato il 1º ottobre 2026.
Questa traduzione ha valore puramente informativo: fa fede unicamente la versione francese.
Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Conformemente alle disposizioni degli articoli L.6352-3, L.6352-4 e da R.6352-1 a R.6352-15 del Codice del lavoro francese (Code du travail), il presente regolamento ha per oggetto la determinazione delle principali misure applicabili in materia di salute, sicurezza e disciplina alle persone in formazione presso l’organismo di formazione, di seguito denominato.
Chi partecipa a una formazione deve rispettare i termini del presente regolamento per tutta la durata dell’azione formativa.
Tuttavia, quando la formazione si svolge in un’impresa già dotata di un proprio regolamento interno, le misure di salute e sicurezza applicabili alle persone in formazione sono quelle di tale regolamento.
Articolo 2 - Igiene e sicurezza
Ogni persona in formazione deve vigilare sul rispetto delle norme generali e particolari in materia di igiene e sicurezza, pena l’applicazione di sanzioni disciplinari.
Pulizia dei locali
Le persone in formazione devono mantenere in ordine e in costante stato di pulizia i locali in cui si svolge la formazione. A tale titolo, è loro vietato mangiare nelle aule.
Alcol e sostanze stupefacenti
L’introduzione e il consumo di sostanze stupefacenti o di bevande alcoliche sono rigorosamente vietati.
È altresì vietato entrare o trattenersi nella struttura in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Norme di sicurezza – Incendio
Le norme antincendio, e in particolare una planimetria con la posizione degli estintori e delle uscite di emergenza, sono affisse nei locali di formazione in modo da essere note alle persone in formazione.
Le persone in formazione sono tenute a eseguire senza indugio l’ordine di evacuazione impartito da chi conduce la formazione o da un membro del personale dell’impresa in cui si svolge la formazione.
Infortunio - dichiarazione
Ogni infortunio o incidente sopravvenuto in occasione o nel corso della formazione deve essere immediatamente dichiarato all’organismo di formazione dalla persona infortunata o dalle persone testimoni dell’infortunio.
Conformemente all’articolo R. 6342-3 del Codice del lavoro francese, l’infortunio occorso alla persona in formazione mentre si trova sul luogo della formazione o mentre vi si reca o ne fa ritorno è oggetto di una dichiarazione da parte dell’organismo di formazione presso la cassa di previdenza sociale.
Divieto di fumare o di svapare
È vietato fumare o svapare (uso di sigarette elettroniche) nei locali di formazione.
Le persone in formazione sono tuttavia autorizzate, durante le pause, a fumare o svapare all’esterno della struttura.
Articolo 3 – Orari, assenze e ritardi
Gli orari della formazione saranno comunicati preventivamente alle persone in formazione, che sono tenute a rispettarli.
Salvo autorizzazione espressa, le persone in formazione non possono assentarsi durante le ore di formazione. La firma del registro delle presenze dovrà essere apposta all’inizio o alla fine di ogni laboratorio, secondo la prassi dell’organismo di formazione.
In caso di assenza o ritardo, le persone in formazione ne informano nel più breve tempo possibile l’organismo di formazione e ne forniscono giustificazione.
Il datore di lavoro della persona in formazione è informato delle assenze nel più breve tempo possibile dopo che l’organismo di formazione ne è venuto a conoscenza.
Inoltre, per le persone in formazione il cui costo della formazione è finanziato da un ente esterno (OPCO, Pôle Emploi, Caisse des Dépôts), le assenze non giustificate comportano una trattenuta sul finanziamento del costo della formazione, proporzionale alla durata dell’assenza.
Articolo 4 - Comportamento
A ogni persona in formazione è richiesto un comportamento che garantisca il rispetto delle regole elementari di buona educazione, di convivenza nella collettività e del corretto svolgimento delle formazioni.
A titolo di esempio, alle persone in formazione è formalmente vietato:
- modificare, utilizzare per fini terzi o diffondere i materiali didattici senza l’autorizzazione espressa dell’organismo di formazione;
- modificare le impostazioni dei parametri del computer;
- utilizzare il telefono cellulare durante le sessioni per fini diversi da quelli della formazione.
Articolo 4 bis - Violenze, molestie e discriminazioni
L’organismo di formazione non tollera alcuna violenza, alcuna molestia morale o sessuale, alcun comportamento sessista e alcuna discriminazione, sia da parte di una persona in formazione, di un o una docente o di un membro dell’équipe, in presenza come a distanza.
Chiunque subisca tali fatti o ne sia testimone può segnalarli, in modo confidenziale, alla referente dell’organismo, Jalila Kormachi: contact@complexe-systemique.com (oggetto: «Confidenziale – all’attenzione di Jalila Kormachi») oppure 07 60 13 87 33. La segnalazione è oggetto di un avviso di ricevimento entro 48 ore lavorative, di un colloquio e di una risposta scritta entro 15 giorni lavorativi. Nessuna misura sfavorevole può essere adottata nei confronti di una persona che segnala dei fatti in buona fede.
Tali fatti costituiscono una violazione del presente regolamento ed espongono chi li commette alle sanzioni previste all’articolo 8, fatte salve eventuali azioni giudiziarie.
Articolo 5: Accesso ai locali
Le persone in formazione hanno accesso ai locali in cui si svolge la formazione esclusivamente per seguire il corso al quale sono iscritte. Non possono entrarvi o trattenervisi per altri fini, salvo autorizzazione.
È loro vietato farsi accompagnare da persone non iscritte al corso.
Articolo 6 - Utilizzo del materiale
Ogni persona in formazione è tenuta a conservare in buono stato il materiale e la documentazione messi a disposizione dall’organismo di formazione. L’utilizzo del materiale per altri fini, in particolare personali, è vietato, salvo per il materiale messo a disposizione a tale scopo.
È formalmente vietato diffondere i codici personali necessari per connettersi allo spazio extranet.
Al termine del corso, la persona in formazione è tenuta a restituire ogni materiale e documento in suo possesso appartenente all’organismo di formazione, salvo i documenti didattici distribuiti durante la formazione o presenti sul suo extranet.
La documentazione didattica consegnata durante le sessioni di formazione è protetta dal diritto d’autore e può essere riutilizzata soltanto per uso strettamente personale.
È formalmente vietato alla persona in formazione, salvo deroga espressa, registrare o filmare le sessioni di formazione.
Articolo 7: Furto o danneggiamento dei beni personali delle persone in formazione
L’organismo di formazione declina ogni responsabilità in caso di perdita, furto o deterioramento degli oggetti personali di qualsiasi natura depositati dalle persone in formazione nei locali di formazione.
Articolo 8 - Sanzioni
Ogni comportamento considerato colpevole potrà, in funzione della sua gravità, essere oggetto di una delle sanzioni seguenti, senza necessariamente seguire l’ordine di questo elenco:
- richiamo
- ammonizione scritta
- biasimo
- esclusione temporanea dalla formazione
- esclusione definitiva dalla formazione.
L’organismo di formazione informa della sanzione adottata, se del caso: il datore di lavoro della persona in formazione o l’amministrazione di appartenenza del o della dipendente pubblico in formazione; e/o l’ente finanziatore del corso.
Articolo 9 - Procedura disciplinare
In applicazione dell’articolo R.6352-4 del Codice del lavoro francese, «nessuna sanzione può essere pronunciata nei confronti della persona in formazione senza che questa sia stata preventivamente informata degli addebiti mossi a suo carico».
Quando l’organismo di formazione prevede di adottare una sanzione, convoca la persona in formazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano contro ricevuta, indicando l’oggetto della convocazione, la data, l’ora e il luogo del colloquio, salvo che la sanzione prevista non abbia incidenza sulla presenza della persona in formazione per il seguito della formazione.
Nel corso del colloquio, la persona in formazione ha la possibilità di farsi assistere da una persona di sua scelta, in formazione o dipendente dell’organismo di formazione. La convocazione di cui all’articolo precedente menziona tale facoltà. Durante il colloquio, il motivo della sanzione prevista è comunicato alla persona in formazione, che ha allora la possibilità di fornire ogni spiegazione o giustificazione dei fatti che le vengono contestati.
Quando una misura cautelare di esclusione temporanea con effetto immediato è considerata indispensabile dall’organismo di formazione, nessuna sanzione definitiva relativa al comportamento colpevole all’origine di tale esclusione può essere adottata senza che la persona in formazione sia stata preventivamente informata degli addebiti mossi a suo carico e, eventualmente, sia stata convocata a un colloquio e abbia avuto la possibilità di spiegarsi davanti a una Commissione di disciplina.
La sanzione non può intervenire meno di un giorno intero né più di 15 giorni dopo il colloquio o, se del caso, dopo il parere della Commissione di disciplina.
Essa è oggetto di una notifica scritta e motivata alla persona in formazione, tramite lettera raccomandata o lettera consegnata contro ricevuta. L’organismo di formazione informa contestualmente il datore di lavoro, ed eventualmente l’organismo paritetico che prende in carico le spese di formazione, della sanzione adottata.
Articolo 10: Rappresentanza delle persone in formazione
Nei corsi di durata superiore a 500 ore, si procede simultaneamente all’elezione di una persona delegata titolare e di una persona delegata supplente conformemente alle disposizioni degli articoli R.6352-9 e seguenti del Codice del lavoro francese.
Tutte le persone in formazione sono elettrici ed eleggibili, salvo le persone detenute ammesse a partecipare a un’azione di formazione professionale.
L’organismo di formazione organizza lo scrutinio, che ha luogo durante le ore di formazione, non prima di 20 ore e non oltre 40 ore dall’inizio del corso. In caso di impossibilità di designare la rappresentanza delle persone in formazione, l’organismo di formazione redige un verbale di carenza che trasmette al prefetto di regione territorialmente competente.
Le persone delegate sono elette per la durata della formazione. Le loro funzioni cessano quando smettono, per qualsiasi causa, di partecipare alla formazione.
Se la persona delegata titolare e la persona delegata supplente hanno cessato le loro funzioni prima della fine della sessione di formazione, si procede a una nuova elezione alle condizioni previste dagli articoli da R.6352-9 a R.6352-12.
La rappresentanza delle persone in formazione formula ogni suggerimento per migliorare lo svolgimento dei corsi e le condizioni di vita delle persone in formazione presso l’organismo di formazione. Presenta tutti i reclami individuali o collettivi relativi a tali materie, alle condizioni di igiene e sicurezza e all’applicazione del regolamento interno.
Articolo 11: Pubblicità
Il presente regolamento è affisso nei locali e pubblicato sul sito internet dell’organismo di formazione. Inoltre, una copia è consegnata a ogni persona in formazione.
Regolamento interno aggiornato il 1º ottobre 2026.