Questa versione è stata tradotta dallo spagnolo da Complexe Systémique con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. In caso di dubbio, fa fede la versione originale.
Red Sistémica · Violenze
Dopo lunghi anni di gestazione, la legge argentina di protezione contro la violenza domestica ha finalmente visto la luce. Le norme approvate costituiscono strumenti utili nella lotta per l’affermazione dei diritti umani all’interno della famiglia; ma, al tempo stesso, lo sforzo legislativo si è fermato a metà strada. La giurista Cecilia P. Grosman esamina le luci e le ombre di questo testo recente.
«La legge si è fermata a metà strada: se chi ha commesso l’abuso ostacola il percorso terapeutico, l’azione del tribunale si esaurisce e l’impunità si reinstaura.»
Cecilia P. Grosman
Nota della traduzione
La legge n. 24.417 di protezione contro la violenza familiare è stata approvata in Argentina nel dicembre 1994. Questo articolo la commenta al momento della sua entrata in vigore; gli articoli citati rinviano a quel testo.
Dopo lunghi anni di gestazione, la legge di protezione contro la violenza domestica ha finalmente visto la luce. Le norme approvate costituiscono strumenti utili in questa lotta per l’affermazione dei diritti umani all’interno della famiglia, ma al tempo stesso lo sforzo legislativo si è fermato a metà strada. Vediamo le luci e le ombre di questo ordinamento recente.
La legge stabilisce che ogni persona che sia stata lesa o maltrattata fisicamente o psichicamente da un membro della famiglia può portare questa situazione a conoscenza del giudice di famiglia. Quando si tratta di minori o di persone incapaci, i fatti dovranno essere denunciati dalle loro rappresentanze legali (madre, padre, tutore o curatore) o dal pubblico ministero. Sono parimenti tenuti a effettuare la denuncia i servizi assistenziali, sociali o educativi, pubblici o privati, il personale sanitario e chiunque eserciti una funzione pubblica e sia venuto a conoscenza di tali episodi di aggressione nello svolgimento del proprio lavoro (artt. 1 e 2).
Riteniamo che le nuove disposizioni siano opportune in quanto intendono promuovere la responsabilità civica a partire dal campo giuridico. Un fatto nascosto implica coprire un danno e persino la possibile morte di creature indifese. La rivelazione pubblica è una porta d’ingresso verso la famiglia che ha bisogno di aiuto. L’informazione al tribunale non costituisce soltanto un atto di responsabilità quando si tratta di esseri vulnerabili come minori, persone anziane o incapaci, ma, come affermano Cirillo e Di Blasio (2), la denuncia si trasforma in «uno strumento clinico per arrivare alla comunicazione con una famiglia che altrimenti sarebbe irraggiungibile».
Il fatto di aprire un nuovo canale, non repressivo, per far emergere il problema costituisce un progresso importante, volto a rendere visibili i fatti di violenza familiare, nascosti nella penombra dell’intimità. In una ricerca che abbiamo condotto (3) abbiamo verificato che le vittime della violenza, il personale sanitario, il corpo docente e persino la popolazione in generale sono restii a segnalare tali fatti alla polizia. Da un lato, negli ambienti professionali la segnalazione è vissuta come un tradimento che rende colpevoli; dall’altro, la giustizia penale è percepita come una struttura che non può né contenere né risolvere il conflitto. Quali sono gli effetti del ricorso ai tribunali di famiglia?
In primo luogo, il giudice, una volta accertati i fatti denunciati, ha la facoltà di adottare misure di protezione per prevenire il ripetersi dei fatti violenti. Può allontanare dall’abitazione familiare la persona autrice dell’abuso per il tempo che ritiene necessario, sia nel caso del coniuge sia in quello del convivente; allo stesso modo, è autorizzato a emettere un ordine che vieti alla persona autrice delle violenze di avvicinarsi al domicilio, al luogo di lavoro o di studio della persona colpita. Se chi ha subito i maltrattamenti ha dovuto lasciare la propria casa, il giudice può disporne il reintegro nell’abitazione, escludendone chi ha aggredito.
Infine, nello stesso procedimento, il giudice ha il potere di fissare un assegno alimentare provvisorio, disporre l’affidamento dei figli e stabilire un regime di frequentazione con loro (art. 4). È importante che uno stesso giudice abbia la facoltà di risolvere questi problemi, perché molto spesso la donna sopporta i maltrattamenti per mancanza di risorse o per timore di perdere l’affidamento dei figli.
In secondo luogo, dopo aver adottato le misure di protezione necessarie, il giudice convoca le parti a un’udienza di mediazione, sollecitandole a partecipare a programmi educativi o terapeutici in base alla diagnosi effettuata (art. 5).
Sebbene la via della mediazione ci sembri adeguata, la legge non offre alcuna soluzione quando questa via fallisce. Vale a dire, nei casi in cui non si giunge a un accordo, in cui la persona maltrattante non vuole sottoporsi ai trattamenti terapeutici o educativi oppure, una volta iniziati, li interrompe in seguito. La legge si è fermata a metà strada, perché se chi ha commesso l’abuso ostacola il percorso terapeutico, l’azione del tribunale si esaurisce e l’impunità si reinstaura. Sappiamo che spesso chi commette atti violenti fatica a riconoscere il proprio problema e ha difficoltà a chiedere aiuto, anche quando vorrebbe uscire dalla situazione. La missione del tribunale è proprio tutelare l’integrità della persona e, al tempo stesso, stabilire la cornice di contenimento adeguata per tentare il recupero del nucleo familiare, con il dovuto controllo dell’azione terapeutica attraverso relazioni presentate dalle figure professionali che intervengono.
In altre proposte legislative, per i casi in cui la persona autrice dei fatti violenti si fosse rifiutata di sottoporsi ai programmi terapeutici o educativi, li avesse interrotti o fosse ricaduta negli atti di violenza, erano previste sanzioni come multe, lo svolgimento di lavori di pubblica utilità o la comunicazione dei fatti di violenza alle associazioni professionali e sindacali di appartenenza. L’intento di queste misure, non privative della libertà, era simboleggiare, attraverso la legge, la riprovazione sociale destinata a delegittimare comportamenti spesso vissuti come normali.
Luci
Un nuovo spazio di denuncia, non repressivo; norme di protezione ampliate; la possibilità di un’azione di mediazione.
Ombre
Se chi esercita violenza rifiuta o interrompe il percorso terapeutico, il tribunale resta vincolato a questa decisione, senza poteri sanzionatori: l’impunità si reinstaura.
In sintesi, la legge approvata soddisfa le esigenze della società in quanto apre un nuovo spazio di denuncia, amplia le norme di protezione e rende possibile un’azione di mediazione. Tuttavia, il cambiamento si offusca se, di fronte all’impossibilità di applicare un approccio terapeutico per volontà della stessa persona maltrattante, il giudice resta legato a tale decisione e si vede impedito di amministrare la giustizia mediante adeguati poteri sanzionatori.
Infine, vogliamo sottolineare che, se una legge contro la violenza familiare può contribuire ad attenuare il fenomeno, non ne è la soluzione completa, ma un elemento in più nella molteplicità di azioni da intraprendere, come: politiche sociali volte a migliorare la qualità della vita delle persone, programmi educativi rivolti alle famiglie per sostenerle nel compito educativo, meccanismi di aiuto comunitario, una formazione specializzata del personale sanitario, libero professionale e pubblico, per l’individuazione rapida degli abusi, un addestramento del personale di polizia e centri per la famiglia interdisciplinari o consultori familiari di quartiere. In altre parole, è importante offrire alle persone diverse vie per far emergere i propri problemi familiari e ricevere aiuto o orientamento. D’altra parte, perché la legge possa essere efficace, è necessario dare alle persone la possibilità di accedere al tribunale, offrire assistenza legale e ideare meccanismi per far conoscere i diritti e le risorse esistenti.
Da ricordare
Per Grosman, la denuncia al giudice di famiglia non è soltanto un atto di responsabilità: è una porta d’ingresso clinica verso famiglie altrimenti irraggiungibili. Ma un dispositivo che si arresta non appena chi esercita violenza rifiuta il trattamento lascia il tribunale senza leve; la legge è solo un elemento tra le politiche sociali, la formazione delle équipe professionali e l’accesso effettivo alla giustizia.
Note dell’originale
(2) Stefano Cirillo e Paola Di Blasio, Niños maltratados, Editorial Paidós, 1991.
(3) Cecilia Grosman e Silvia Mesterman, La violencia en la familia. La relación de pareja, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1992; Cecilia Grosman e Silvia Mesterman, Maltrato al menor, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1992.
Chi è Cecilia P. Grosman
Ricercatrice principale del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Professoressa ordinaria di diritto di famiglia e delle successioni alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Buenos Aires (nota 1 dell’originale).
Questo articolo è una traduzione italiana non ufficiale, condotta sull’originale spagnolo «Luces y sombras de la Ley de protección contra la violencia familiar. Ley N° 24.417», pubblicato da Red Sistémica (prima pubblicazione: Perspectivas Sistémicas, n. 35, marzo-aprile 1995). Tradotto da Complexe Systémique con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e ripubblicato con l’accordo della rivista.
Leggi l’articolo originaleCome citare questo articolo
Grosman, C. P. (2022). Lumières et ombres de la loi de protection contre la violence familiale (loi n° 24.417) (Complexe Systémique, trad.). Complexe Systémique. https://app.complexe-systemique.com/fr_FR/articles/lumieres-et-ombres-de-la-loi-de-protection-contre-la-violence-familiale (Opera originale pubblicata nel 1995 in Perspectivas Sistémicas, n. 35, marzo-aprile 1995; ripubblicata nel 2022 da Red Sistémica, https://redsistemica.ar/2022/06/27/luces-y-sombras-de-la-ley-de-proteccion-contra-la-violencia-familiar-ley-n-24-417/)
Per approfondire
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